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LEGGE 13 agosto 1984, n. 462

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

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Testo in vigore dal:  17-8-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:
"Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori".