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LEGGE 13 maggio 1982, n. 259

Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

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Testo in vigore dal:  3-6-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma, lettera b), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono esercitate dalle rispettive province ai sensi della delega contenuta nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1982

PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA