stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 maggio 1980, n. 233

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  28-6-1980

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.