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LEGGE 6 marzo 1980, n. 62

Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

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Testo in vigore dal:  1-4-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sarà stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI COSSIGA - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO