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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 6

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Società per azioni.

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Testo in vigore dal:  2-2-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 90 miliardi il primo e di lire 30 miliardi, ciascuno, gli altri.
Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1978.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma, la somma di lire 90 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.