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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 961

Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia.

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Testo in vigore dal:  4-1-1978

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato etiopico:
a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità etiopiche a partire dal 1 gennaio 1975;
b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1 agosto 1970.
L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore dei beni, diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:
fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;
sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;
sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.