stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1977, n. 557

Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.

nascondi
Testo in vigore dal:  7-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonché i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino al 31 marzo 1977.
S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiano omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi, ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione.
Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attività e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica di inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative appaltatrici.
Tale trattamento è esteso, a domanda, al personale già inquadrato in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorché abbia optato per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della stessa legge e purché rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS.
Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.