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LEGGE 18 dicembre 1976, n. 916

Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte dei licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare.

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Testo in vigore dal:  3-2-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142, è sostituito dal seguente:
"I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1976

LEONE ANDREOTTI - FABBRI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO