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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 598

Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

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Testo in vigore dal:  24-12-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE MORO - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE