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LEGGE 2 aprile 1968, n. 470

Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo.

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Testo in vigore dal:  11-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, per lo svolgimento delle attività educative e civico-sociali promosse dai centri di cultura popolare, è corrisposto un contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.