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LEGGE 23 novembre 1966, n. 1178

Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962 ed esecuzione dell'Accordo stesso.

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Testo in vigore dal:  25-1-1967

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

PROMULGA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.