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LEGGE 1 giugno 1966, n. 327

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

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Testo in vigore dal:  5-6-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.