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LEGGE 10 maggio 1964, n. 336

Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-6-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.
Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.