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LEGGE 11 febbraio 1963, n. 154

Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'art. 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero:
"13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO