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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 114

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri Enti parastatali e di diritto pubblico.

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Testo in vigore dal:  15-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

AI personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che presta servizio alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

TREMELLONI FANFANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO