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LEGGE 14 marzo 1961, n. 204

Modificazione alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  26-4-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1463, n. 1463, è sostituita dalla seguente:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA