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LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  20-6-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonché degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:
1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;
2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;
3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:
a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;
c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;
e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.
4) essere:
a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;
c) conduttori di case di cura;
d) gestori di campeggi;
e) affittacamere;
f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;
g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);
h) esercenti librerie o buffets di stazione;
i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;
l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;
m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.
Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:
a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;
b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
c) gli agenti delle librerie di stazione;
d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;
e) i propagandisti e i procacciatori di affari;
f) i commissionari di commercio;
g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.
Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.
L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.
Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta))
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