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LEGGE 1 ottobre 1960, n. 1027

Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1962)
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Testo in vigore dal:  23-12-1962
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella emanazione delle norme di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il Governo dovrà uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici, e contratti collettivi anche intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 1962, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.