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LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1112

Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  17-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati a seguito delle elezioni indette con il decreto Ministeriale 10 novembre 1956, n. 20 T, è prorogata al 30 giugno 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA