stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 ottobre 1959, n. 869

Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-11-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta è dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1959

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - RUMOR - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA