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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 20

Modifica dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale.

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Testo in vigore dal:  1-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:
"Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 è stabilito in lire 100".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA