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LEGGE 30 luglio 1957, n. 652

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 10/08/1957, n. 199 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1957)
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Testo in vigore dal:  22-8-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".