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LEGGE 31 luglio 1956, n. 991

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1966)
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Testo in vigore dal:  22-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".