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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1968)
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Testo in vigore dal:  15-2-1963
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico,
((...))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
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