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LEGGE 7 maggio 1954, n. 219

Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra.

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Testo in vigore dal:  8-6-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, è elevato ad anni otto.
Corrispondentemente, è elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.