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LEGGE 18 luglio 1949, n. 479

Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi.

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Testo in vigore dal:  23-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le indennità di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1 aprile 1949.