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DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 4

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nel locali di spettacolo e trattenimento a favore del soccorso invernale e della riqualificazione dei disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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Testo in vigore dal:  24-1-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1


In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, per un periodo di tempo limitato ai giorni festivi dal 25 gennaio al 31 marzo 1948, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul biglietto, al netto del diritto erariale,
fino a L. 50: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 5; oltre L. 50 fino a L. 200: . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 10; oltre L. 200:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 20.

Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e imposta entrata.