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LEGGE 16 novembre 1947, n. 1318

Revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-12-1947

Art. 1


I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro funzioni, uno o più atti che contrastino direttamente col giuramento di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.