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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 1

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1953)
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Testo in vigore dal:  4-1-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473 e successive modificazioni;
Visto Il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con regio decretolegge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15% sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato B, istitutivo della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, istituitivo di una addizionale sui manufatti tessili e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Soppressione dell'addizionale sui tessili e istituzione
di una imposta di fabbricazione sui filati.


È soppressa l'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili, istituita col regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato da decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.
In sua sostituzione viene istituita una imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili naturali ed artificiali: essa viene applicata nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 2 e seguenti.
Per il 1° biennio di applicazione, anche per quanto riguarda le giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta potrà essere riscossa in abbonamento con le norme di cui agli articoli 43 e 44.