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DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2021, n. 176

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanità. (21G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2021
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», e in particolare, l'articolo 7;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, è aggiunto il seguente: «In ragione delle specificità territoriali e linguistiche della provincia di Bolzano e al fine di garantire il diritto alla tutela della salute, la continuità dell'assistenza sanitaria e i livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per un periodo massimo di due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del personale medico che sia in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente almeno al livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o una certificazione linguistica equipollente, onde consentire l'acquisizione da parte del predetto personale dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ovvero di una certificazione linguistica equipollente.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Speranza, Ministro della salute

Lamorgese, Ministro dell'interno

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1980, n. 141.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 474 recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1975, n. 252.
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. - Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale i servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, non potendo essere assicurati dal servizio sanitario locale, possono essere espletati in base ad apposite convenzioni stipulate dalla provincia con i competenti organi austriaci, da cliniche universitarie e ospedali pubblici austriaci in ragione delle loro specifiche finalità e delle caratteristiche tecniche e specialistiche.
Con la legge provinciale prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono anche disciplinati i casi in cui è ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente.
In ragione delle specificità territoriali e linguistiche della provincia di Bolzano e al fine di garantire il diritto alla tutela della salute, la continuità dell'assistenza sanitaria e i livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per un periodo massimo di due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del personale medico che sia in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente almeno al livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o una certificazione linguistica equipollente, onde consentire l'acquisizione da parte del predetto personale dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ovvero di una certificazione linguistica equipollente.».
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, come modificato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse.