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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  3-4-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, l'articolo 80;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS);
Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, l'articolo 1, commi 304 e 305;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare, l'articolo 15, commi 6 e 7;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro degli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191, reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.
- La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16, converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:
«Art. 9. - Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.».
- Si riporta il testo dell'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 - S.O. 146, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 80 (Art. 78 T. U. 1926) - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.».
- Il Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1939, n. 131, reca «Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi».
- La legge 23 novembre 1939, n. 1966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1949, n. 7, reca «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione».
- La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9, reca «Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma», ente di diritto pubblico, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.
- Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1988, n. 27, coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1988, n. 71, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1991, n. 192, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». In particolare, l'art. 14 disciplina le conferenze di servizi.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, reca «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, reca "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità».
- Si riporta il testo dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica). - (Omissis).
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45 - S.O. n. 28, reca «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264 recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»:
«Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole). - (Omissis).
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
(Omissis).».
- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)». In particolare, l'art. 1, commi 304 e 305 prevedono semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento per gli impianti sportivi al fine di favorire l'ammodernamento o la costruzione, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori.
- Si riporta il testo dell'art. 15, commi 6 e 7, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2016, n. 18), recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa»:
«Art. 15 (Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).
- (Omissis).
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91 - S.O. n. 10, reca «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, è convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144 - S.O. n. 31. In particolare, l'art. 62 sulla costruzione degli impianti sportivi.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288 - S.O. n. 270, reca «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». In particolare, l'art. 14 che disciplina lo studio di fattibilità.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221, reca «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, reca «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» che istituisce la Conferenza unificata e ne definisce la composizione, i compiti e le modalità organizzative e operative. La Conferenza unificata opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie ed esaminare le materie e i compiti di comune interesse.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.