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DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. (23G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169 (in G.U. 28/11/2023, n. 278).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal:  29-11-2023
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Art. 4

Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi
1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022
((...))
al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.