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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 30

Misure di semplificazione in materia anagrafica
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la
((circolarità dei dati anagrafici))
e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione,
((sentiti il Garante))
per la protezione dei dati personali
((, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali))
e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.";
b) all'articolo 33, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
((, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.))
.";
c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR".
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.