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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale
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  • Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
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  • Disposizioni finali
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Testo in vigore dal:  20-12-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 5-bis

(Iscrizione anagrafica)
1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
((, in particolare degli articoli 3, 5 e 7))
.
2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale
((, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,))
costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

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AGGIORNAMENTO (6)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio 2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018" (le quali hanno disposto l'abrogazione del presente articolo).