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LEGGE 11 agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato.

note: Entrata in vigore della legge: 06-09-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal:  6-12-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Agevolazioni fiscali
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117.
((4))
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. (3)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117.
((4))
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266".
Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera d)) che "Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".