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LEGGE 6 marzo 1987, n. 74

Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1999)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal:  20-5-1999
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Art. 19

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 "in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione".
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".