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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  12-7-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



A partire dal 1 gennaio 1979 le province ed i comuni possono
rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.
Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.
Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.
Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.
Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonché l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.
I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 non prevede più l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art. 123,comma 1 lettera e).