stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1996)
nascondi
vigente al 31/12/9999
  • Articoli
  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
    DELLE LISTE DEI CANDIDATI NONCHÈ DEI CONTRASSEGNI NELLE ELEZIONI
    POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Testo in vigore dal:  30-4-1975

Art. 4


L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000".