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LEGGE 8 giugno 1962, n. 604

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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vigente al 31/12/9999
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Testo in vigore dal:  12-12-1972
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Art. 40

Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.


È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749))
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749))
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