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LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal:  29-12-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 9



Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.
((3))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1956

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni".