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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 febbraio 1947, n. 39

Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1970)
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Testo in vigore dal:  1-3-1947

Art. 7


I corrispettivi per la sublocazione di camere mobiliate convenuti con affittacamere non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 16, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669. Il prezzo dei servizi accessori deve essere stabilito
separatamente da quello delle camere ed eventualmente della pensione.
I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi accessori
sono fissati con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, e tenendo presenti le categorie nelle quali sono classificati gli affittacamere ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni.