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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 2007, n. 39

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/4/2007
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  • Modificazioni ed integrazioni al Regolamento, approvato con decreto
    4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di
    accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
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  • Modificazioni al Regolamento, approvato con decreto 29 luglio 1999,
    n. 357, recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai
    concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera
    prefettizia
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Testo in vigore dal:  15-4-2007

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Visto il decreto 4 giugno 2002, n. 144, di seguito denominato «Decreto», adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerato che si è nel frattempo concluso il primo concorso, svoltosi secondo gli istituti ed i criteri innovativi, introdotti con il citato regolamento;
Considerato che all'esito delle procedure concorsuali è emersa l'esigenza oggettiva di introdurre i necessari correttivi al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento ed una più efficace organizzazione delle stesse prove d'esame, anche sotto il profilo tecnico-operativo;
Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144;
Ravvisata, inoltre, l'opportunità di modificare parzialmente anche il Regolamento sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357;
Considerato che la contestualità delle due modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di economia delle procedure vigenti per l'emanazione dei regolamenti, nonché di snellimento e di semplificazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Compiuta la comunicazione di rito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sostituire le parole «Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con «Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie» e aggiungere, alla fine del periodo, le parole «4ª serie speciale - concorsi ed esami». Nel secondo periodo, dopo la parola «riservati» aggiungere «nonché l'assunzione dei vincitori».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recate la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è il seguente:
«2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzogiuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002.
- Il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio 1999, n. 357 (Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1999, n. 245.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Accesso alla carriera prefettizia). - 1. Alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati, nonché l'assunzione dei vincitori.
3. La determinazione del numero dei posti messi a concorso può essere effettuata anche sulla base dei posti che si renderanno disponibili entro l'anno in cui è indetto il concorso e nel biennio successivo.».