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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 gennaio 2002, n. 5

Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-2-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2009)
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Testo in vigore dal:  13-2-2002

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Considerato che l'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Udito il parere n. 220/01 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 dicembre 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione della Commissione per la progressione
in carriera del personale appartenente
ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
della Polizia di Stato.

È istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, di seguito denominata "Commissione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, reca: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.), è il seguente:
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie".
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
"Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica a tecnica, la commissione di cui al comma 1, è integrata dal direttore centrale di sanità e da un dirigente superiore dei ruoli dei direttori tecnici.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
6. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima Commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla Commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001".
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è il seguente:
"Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:
a) segreteria del Dipartimento;
b) ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
c) ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
d) ufficio centrale ispettivo;
e) direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
f) direzione centrale della polizia criminale;
g) direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
i) direzione centrale dei servizi antidroga;
l) direzione centrale per le risorse umane;
m) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) direzione centrale di sanità;
o) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
p) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato , sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e la loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note alle premesse.