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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018
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Testo in vigore dal:  17-5-2018

Art. 8

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 è aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;
b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) per l'anno 2016:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02;
b) per l'anno 2017:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01;
c) a decorrere dall'anno 2018:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250:
"Art. 10. Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 ed è ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) anno 2008: 17.900 euro;
b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.
2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2008.
3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
5. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le medesime finalità indicate dal comma 4.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
"Art. 77. Retribuzione di rischio e di posizione
1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.".