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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017, n. 239

Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2022)
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Testo in vigore dal:  25-3-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 18;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo;
Vista la decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modificazioni, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2015;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2016, recante attuazione della direttiva 2015/559/UE della Commissione del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2017, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per la designazione e gli accertamenti periodici sugli organismi notificati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;
Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, recante documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità - Attuazione dell'articolo 1
della direttiva 2014/90/UE
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l'esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi.
N O T E

Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione così recita:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, così recita:
«Art. 18 (Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio). - 1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.».
- La direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
- Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi è pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo è pubblicato nella G.U.U.E. 24 febbraio 2017, n. L 48.
- La decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (approvazione del testo definitivo del codice penale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, supplemento straordinario.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (approvazione del testo definitivo del codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 17 febbraio 1978, n. 48, supplemento ordinario.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, supplemento ordinario.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario.