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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  2-3-2021
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Art. 3

Abilitazione scientifica nazionale
1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno.
((7))
2. Il decreto di cui comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di sei anni dalla pubblicazione dei risultati.
Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 6, comma 6-bis) che "Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo".