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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal:  11-6-2010

Art. 4

Risultati dell'attività di valutazione
1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.