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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010, n. 34

((Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura,)) a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91. (10G0046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2010
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Testo in vigore dal:  25-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato istituito l'Istituto per il libro;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15;
Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 luglio 2009, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Centro per il libro e la lettura
1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, è Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, è responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attività del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.
3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.
4. Il CLL può istituire borse di studio e di ricerca.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2004, n. 11.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303).
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291:
«Art. 15 (Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale). - 1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;
b) il Museo nazionale d'arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
d) l'Istituto nazionale per la grafica.
2.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988.
Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.».
- Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2009, n. 164:
«Art. 2 (Norme finali e abrogazioni). - 1. Il Centro per il libro e la lettura, già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:
a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonché dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli arti, l'architettura e l'arte contemporanee si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'art. 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";
2) al comma 5, lettera b), le parole: "per il presidente dell'organo di direzione di cui all'art. 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7, comma 2";
3) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";
4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.";
5) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "Il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale" e "La suddetta Direzione generale";
b) all'art. 3, comma 2, le parole: "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle strutture dirigenziali di livello generale" e "le strutture dirigenziali di livello generale";
c) all'art. 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale";
d) all'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2, comma 5, lettera b).";
e) all'art. 12, comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.».
- Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2009, n. 184.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
- Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente ella Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si veda nelle note alle premesse.