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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009

Art. 32

Mantenimento indennità incursori
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalità comunque tipiche delle attività degli incursori.
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
«2. Le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.».