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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009

Art. 30

Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7,00.
Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
«2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.».